La guida completa per capire se le diarie di ricovero e le altre forme di assistenza sanitaria vanno inserite nella dichiarazione dei redditi 2025
l panorama delle prestazioni sanitarie integrative in Italia si è notevolmente ampliato negli ultimi anni, coinvolgendo milioni di lavoratori attraverso casse mutue aziendali, fondi sanitari integrativi e polizze assicurative collettive.

Tra le prestazioni più comuni figurano le diarie da ricovero ospedaliero, i rimborsi per visite specialistiche, le indennità per interventi chirurgici e gli aiuti economici per cure termali o riabilitative. Tuttavia, molti beneficiari si trovano in difficoltà quando arriva il momento di compilare la dichiarazione dei redditi, non sapendo se e come dichiarare questi importi. La confusione è comprensibile, considerando che la normativa fiscale italiana prevede regole specifiche che variano in base alla natura e alle modalità di erogazione dell’indennità ricevuta.
Cosa inserire in Dichiarazione
La distinzione fondamentale riguarda il ruolo che l’indennità svolge nel bilancio familiare del beneficiario. Secondo la normativa fiscale italiana, contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), esistono due scenari completamente diversi dal punto di vista tributario.
Il primo caso si verifica quando l’indennità ha funzione sostitutiva o integrativa del reddito da lavoro: in questa situazione, l’importo ricevuto deve essere considerato reddito imponibile e inserito nella dichiarazione dei redditi nella stessa categoria del reddito che sostituisce. Questo accade tipicamente quando il lavoratore, a causa di malattia o infortunio, non può svolgere la propria attività lavorativa e riceve dall’ente assistenziale una somma che compensa, totalmente o parzialmente, la perdita di stipendio. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate considera l’indennità come un vero e proprio reddito da lavoro dipendente, soggetto quindi a tassazione ordinaria.

Il secondo scenario, molto più favorevole per il contribuente, si presenta quando l’indennità viene erogata “una tantum” per far fronte a uno stato di necessità certificato dalle autorità mediche competenti, senza alcuna funzione di sostituzione del reddito da lavoro. In questa situazione, l’importo ricevuto non costituisce reddito imponibile e non deve essere dichiarato al fisco.
È il caso tipico delle diarie da ricovero ospedaliero erogate dalle casse mutue aziendali quando il lavoratore continua a percepire regolarmente il proprio stipendio: l’indennità rappresenta un aiuto economico aggiuntivo per sostenere le spese mediche e i disagi derivanti dal ricovero, ma non sostituisce alcun reddito perduto.
La differenza pratica è sostanziale: nel primo caso il contribuente dovrà pagare le imposte sull’importo ricevuto, nel secondo caso l’indennità resta completamente esentasse. Per determinare correttamente la natura fiscale dell’indennità ricevuta, è consigliabile verificare le condizioni di erogazione specificate nel regolamento dell’ente assistenziale e, in caso di dubbi, consultare un consulente fiscale qualificato.